Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
m) dopo il comma 279, è inserito il seguente:
«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279, per cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta deve intendersi applicabile anche per le opere in corso, avviate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione».