Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
5. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2).
1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista in detto comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in base ad accordi negoziali o all'aggiudicazione all'asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva».