Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140, sono inseriti i seguenti:
«140-bis.1 – Le disposizioni di cui al comma 140-bis si applicano, in quanto compatibili, ai concambi eseguiti mediante assegnazione di quote di fondi immobiliari e di azioni di Sicaf immobiliari costituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
140-ter. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119, ovvero a fondi e Sicaf immobiliari costituiti e disciplinati ai sensi del predetto decreto».