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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.12. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
2.12.
inammissibile

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  5. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-ter. Qualora le aree demaniali e le banchine siano state utilizzate da un'impresa concessionaria il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine della concessione, la procedura di selezione tramite evidenza pubblica per l'assegnazione di dette aree e banchine deve prevedere una compensazione economica a favore della predetta impresa concessionaria, basata sul valore effettivo dei beni ed impianti realizzati dalla stessa che permangono sull'area oggetto di concessione. I criteri per il calcolo della compensazione economica sono stabiliti con apposito decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».