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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
19.06.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione della disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.).

  1. In attuazione dell'accordo di cui al comma 531 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per la definizione del contenzioso derivante dalla applicazione del comma 23 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997, dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997 sono aggiunti i seguenti:
  23-bis. Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A., a decorrere dal 1o gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina di cui al comma 23-quinquies.
  23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
  23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte al 30 per cento a condizione che il versamento avvenga in unica soluzione ovvero al 60 per cento oltre agli interessi legali ove il versamento sia effettuato con dilazione fino a 9 rate annuali. Entro il 28 febbraio 2015 ANAS S.p.A. invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
  23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014, nonché per il rinnovo delle autorizzazioni esistenti, è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione, da corrispondere ad ANAS S.p.A. in unica soluzione e determinata in ragione di 10 euro al metro lineare per gli accessi alla civile abitazione ed in misura doppia per i restanti accessi.