stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.79. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
17.79.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico è consentita in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati.
  4-ter. Sono ammessi ai benefici del presente comma gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco. Sono esclusi i centri storici, le aree e gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
  4-quater. Gli interventi sulle parti comuni dei condomini, sugli appartamenti e sui locali ad uso commerciale che raggiungono le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, in alternativa alle detrazioni fiscali di cui al comma precedente possono beneficare dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, e successive modifiche. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e gas approva una nuova scheda per il retrofit energetico degli edifici condominiali attraverso interventi su involucri e impianti realizzati da parte di Esco. I titoli riconosciuti attraverso la scheda saranno legati alla riduzione dei consumi certificata dall'attestato di prestazione energetica con bonus progressivi in funzione della capacità di avvicinarsi alla Classe A di certificazione energetica degli alloggi.