Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Gli importi oggetto di mancato introito da parte dei comuni sono compensati in loro favore in sede di equilibrio del patto di stabilità»;