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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.67. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
17.67.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

  «Art. 14 (L) – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41-quater, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, articolo 3). – 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
  1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico. Il procedimento istruttorio relativo alle istanze di permesso di costruire in deroga relative ad interventi di edilizia privata è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Entro tali termini il responsabile del procedimento trasmette comunque le istanze istruttorie al consiglio comunale che le esamina nella prima seduta utile una volta espletate le procedure previste dal proprio regolamento.
  2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, ivi compresi i relativi parametri edilizi, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.