Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, recante «Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione», dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Negli immobili siti nel centri storici, costruiti o ristrutturati dopo il 18 luglio 1975, le altezze e le superfici di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono ridotte dal 15 per cento al 20 per cento in base ai regolamenti locali purché vengano assicurate le condizioni di salubrità anche in base alle migliori tecniche disponibili».