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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.23. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
17.23.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, all'articolo 21, primo comma, le parole: «sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche» sono sostituite dalle seguenti: sentito l'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), sulla cui attività il Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può esercitare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 21 giugno 1986, n.  317, un'attività di vigilanza».
  1-ter. Alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'articolo 1, primo comma, le parole «il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche» sono sostituite con le seguenti: «sentito l'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione), sulla cui attività il Consiglio nazionale delle ricerche d'intesa con il Consiglio superiore dei lavori pubblici può esercitare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 21 giugno 1986, n. 317, un'attività di vigilanza».
  1-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dell'articolo 60, le parole «sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche» sono sostituite con le seguenti: «sentito l'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione), sulla cui attività il Consiglio nazionale delle ricerche d'intesa con il Consiglio superiore dei lavori pubblici può esercitare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 21 giugno 1986, n. 317, un'attività di vigilanza»;
   b) ai commi 1 e 2 dell'articolo 83, le parole «sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche» con le seguenti: sentito l'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione), sulla cui attività il Consiglio nazionale delle ricerche d'intesa con il Consiglio superiore dei lavori pubblici può esercitare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 21 giugno 1986, n. 317, un'attività di vigilanza».

  1-quinquies. Al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertita con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, al comma 1 dell'articolo 5, le parole «Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sostituite con le seguenti; «UNI (Ente nazionale italiano di unificazione)».
  1-sexies. Al comma 310 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole «normativa vigente» sono inserite le seguenti: «comprese le norme tecniche di settore richiamate direttamente o indirettamente».