Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
2) al comma 8, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento di annullamento in autotutela del silenzio-assenso può essere emesso solo se il progetto presentato non è conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie, esclusa ogni valutazione inerente ad aspetti meramente architettonici.»