Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di consentire processi di disciplina del territorio volti alla tutela paesaggistica ed ambientale, alla promozione di edilizia sociale, alla revisione delle destinazioni necessarie a garantire prioritari obiettivi di interesse pubblico, la redazione di un nuovo piano regolatore o di una variante speciale/generale, deve prevedere l'istituto della compensazione urbanistica che trova applicazione a tutte le aree soggette a deminutio di edificabilità (privazione della capacità edificatoria)».