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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.156. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
17.156.
inammissibile

  Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Al fine di favorire il finanziamento dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero delle concessioni amministrative di beni pubblici, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità attuale del piano economico-finanziario con apposita relazione asseverata da un istituto di credito o da primaria società di revisione, su richiesta dei titolari dei contratti o delle concessioni, i comuni autorizzano le variazioni delle destinazioni d'uso in atto necessarie per assicurare l'equilibrio economico-finanziario di tali iniziative, fino ad un massimo del 70 per cento per ogni singola funzione.
  Le variazioni di cui al comma 1 non comportano varianti al vigente strumento urbanistico generale e, con le conseguenti modifiche ai contratti o alle concessioni, sono approvate dalla giunta comunale.