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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.138. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
17.138.

  Al comma 1 sostituire la lettera n) con la seguente:
   n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

Art. 23-ter.
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante).

  1. Costituisce mutamento della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
   a) residenziale, direzionale e turistico-ricettiva;
   b) produttiva e commercio all'ingrosso;
   c) commerciale;
   d) rurale.

  2. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Sono, inoltre, sempre ammessi i mutamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle funzioni previste dal piano attuativo.
  3. In caso di mutamento di destinazione d'uso da turistico-ricettivo a residenziale il vincolo di destinazione alberghiera ove esistente è automaticamente rimosso.
  4. Le Regioni, le province ed i comuni, nei limiti delle rispettive competenze, sono tenute ad adeguare le disposizioni riguardanti gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi alle disposizioni contenute nel presente articolo, in modo tale da garantire l'effettiva applicazione delle misure di semplificazione previste, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine si applica la normativa statale e la stessa prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali.