Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Allo scopo di definire un quadro normativo unitario per l'esercizio dell'attività urbanistico-edilizia nel territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è adottato uno schema di regolamento edilizio-tipo.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4-bis si conforma, in particolare, ai seguenti criteri generali:
a) individuazione e definizione dei parametri urbanistici e edilizi applicabili sull'intero territorio nazionale;
b) fissazione delle definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi;
c) individuazione delle caratteristiche e dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, antincendio e antisismici, nonché di accessibilità in termini di eliminazione delle barriere architettoniche;
d) definizione degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni;
e) incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del consumo del suolo;
f) diversificazione degli interventi edilizi ai fini della sottoposizione a regimi procedimentali e contributivi differenziati in ragione della rispettiva natura e del carico urbanistico prodotto;
g) individuazione di misure volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici;
h) riconoscimento ai comuni della facoltà di integrare le disposizioni di cui allo schema di regolamento edilizio-tipo in relazione alle sole zone omogenee di tipo A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e a quelle ad esse equipollenti ai sensi dell'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali.
4-quater, Sullo schema di decreto di cui al comma 4-bis è acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza di detto parere.
4-quinquies. Sullo schema di decreto di cui al comma 4-bis è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si pronunziano entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza di detto parere.
4-sexies. Il decreto di cui al comma 4-bis è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
4-septies. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi comunali o gli equivalenti atti generali adottati ai sensi della pertinente legislazione regionale entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4-bis.
4-octies. In caso di mancata, tempestiva adozione da parte dei comuni delle disposizioni di cui al comma 4-septies, le regioni attivano entro i successivi tre mesi i necessari poteri sostitutivi.
4-novies. A seguito dell'infruttuoso decorso del termine di cui al comma 4-septies, cessano di avere efficacia le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali o degli equivalenti atti generali adottati ai sensi della pertinente legislazione regionale per le parti incompatibili con il regolamento edilizio-tipo. In tali ipotesi, resta comunque ferma la possibilità per i comuni inadempienti di adottare anche successivamente gli atti di cui al comma 4-septies.
4-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-novies del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.