Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, alla lettera e.5) sono aggiunti i seguenti periodi: «i concessionari delle aree del demanio marittimo per finalità turistico ricreative possono mantenere i manufatti amovibili di cui al presente punto e.5), installati sul demanio medesimo o nella aree private limitrofe utilizzate per la medesima attività imprenditoriale, sino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa. In tale ipotesi, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono incrementati nella misura del 3 per cento»;