Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. I proprietari o gestori delle costruzioni destinate a plessi scolastici, nonché i proprietari e/o gestori di ponti e di gallerie stradali e ferroviarie, entro il 31 dicembre 2015, sono obbligati a verificare lo stato di sicurezza di dette opere, anche mediante prelievi di campioni di terreno, prove e misure geotecniche in sito, attraverso i laboratori di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La presente disposizione non abroga le verifiche di sicurezza previste, periodicamente, dalle specifiche normative di settore».