Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e.7) è aggiunta la seguente:
«e.7-bis) l'installazione di manufatti leggeri o strutture semplici anche prefabbricati che non sono diretti a soddisfare esigenze temporanee dotate di ancoraggio al suolo e coperture tessili retrattili o lamelle mobili e assimilabili annessi o vicini ad unità immobiliari o edilizie aventi destinazione abitativa o commerciale, quali pergole, gazebi, tensostrutture, tende da esterno, tende da sole»;
b) alla lettera c), numero 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) gli interventi di installazione di manufatti leggeri o strutture semplici anche prefabbricati di cui all'articolo 3 comma 1, lettera e.7-bis)»;
c) alla lettera d), dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «alla lettera a)», dopo le parole: «gli interventi di nuova costruzione», sono inserite le seguenti: «esclusi gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.7-bis)».