stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.09. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
17.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche urgenti al decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122).

  1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Sanzioni pecuniarie amministrative).

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al sindaco del comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.
  2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
  3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione, il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto procede alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.
  6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
  7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune, entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di solidarietà.».