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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.07. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
17.07.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. L'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che l'effetto dell'abrogazione del divieto di cui al comma i deve intendersi esteso anche alle società di ingegneria, costituite sotto forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, anche se operanti nei confronti dei privati.