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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
17.06.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di società tra professionisti).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «associazioni tra professionisti», sono inserite le seguenti: «nonché le società di ingegneria in quanto Società di capitali, qualora siano formate da ingegneri ed architetti».
  2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.