Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).
1. All'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «40 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».