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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.015. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
17.015.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Dopo l'articolo 1122-ter del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 1122-quater.
(Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici).

  1. Nelle parti comuni non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo imminente per l'integrità della parti comuni, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.
  L'amministratore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, nomina un tecnico ed esegue l'accesso alle parti comuni.
  A seguito della relazione del tecnico l'amministratore dispone previo assenso, ove possibile, del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti ed interventi.