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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.012. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
17.012.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Tutela del suolo non impermeabilizzato).

  1. Le leggi regionali assicurano che gli strumenti di pianificazione urbanistica non consentano interventi di impermeabilizzazione del suolo, urbanizzazione o edificazione che comportino la riduzione di superficie agricola o forestale o di aree agricole o a vocazione ambientale.
  2. Ai fini del comma 1 si intendono:
   a) per «impermeabilizzazione del suolo», la copertura permanente di parte del terreno e del relativo suolo con materiale artificiale che ne alteri le caratteristiche ecosistemiche;
   b) per «superficie agricola», le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture suscettibili di utilizzazione agricola;
   c) per «aree a vocazione ambientale», le superfici boschive o forestali nonché le aree sottoposte a vincolo ambientale, idrogeologico, forestale o paesaggistico, tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, o della legge 6 dicembre 1991, n. 394.