Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le società di investimento straniere impegnate nella realizzazione delle strutture sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo devono produrre la documentazione antimafia, garantire l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro, delle norme in materia di sicurezza del lavoro vigenti nonché l'applicazione delle norme in materia di trasparenza.