Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis.
1. All'articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli enti e i privati responsabili delle attività inserite nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto decreto, e precedentemente non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, nell'adeguarsi alle specifiche regole tecniche emanate prima del predetto decreto, sono considerate come attività esistenti anche se avviate dopo l'entrata in vigore della specifica regola tecnica».