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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.012. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
16.012.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazione normativa per attività di vigilanza e sicurezza nelle sale, spazi e luoghi di spettacolo dal vivo).

  1. Il servizio di vigilanza antincendio sui luoghi di spettacolo e trattenimento per tutte le attività previste all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, ad esclusione delle attività previste alle lettere d) e h), è svolto da una squadra aziendale, di numero adeguato a seguito di valutazione del rischio e composta dagli addetti all'emergenza ed antincendio ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, in alternativa al servizio a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatta salva la valutazione della commissione provinciale di vigilanza.
  2. Per le attività di cui al comma 1 la commissione provinciale di vigilanza può altresì prescrivere la stipula di una convenzione tra il titolare dell'attività di spettacolo ed il comando provinciale dei vigili del fuoco per l'espletamento del servizio da parte dei vigili del fuoco da effettuarsi una volta al mese durante il periodo di attività continuativa o per il solo giorno del debutto se la manifestazione è realizzata in spazi non tradizionali.