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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.09. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
15.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alla nascita e allo sviluppo di società cooperative).

  1. Al fine di sostenere la nascita e il consolidamento di società cooperative, con particolare riferimento a quelle costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi, nelle quali partecipino al capitale in qualità di socio sovventore, le società finanziarie di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni, le predette società finanziarie sono autorizzate a concedere finanziamenti agevolati, nel rispetto della vigente regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di Stato, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e limiti per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1. Con il medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico può differenziare i limiti dei predetti finanziamenti, con riferimento agli ambiti territoriali, sia di natura geografica che socio-economica, alla finalità del finanziamento e alla composizione della compagine sociale delle cooperative, qualora costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Le risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per affluire al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.