Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al comma 5 dell'articolo 31 della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti «Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «per l'effettuazione delle operazioni» sono inserite le seguenti «adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».