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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.79. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
1.79.

  Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
  10-bis. In relazione all'attuale situazione di contingenza finanziaria che impone l'urgente reperimento delle risorse da destinare alla realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese nell'ambito dei corridoi Trans-Europei, i fondi accantonati al 30 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, comprensivi dei relativi interessi maturati, sono versati dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, in conto entrate al bilancio dello Stato sul capitolo 3570 per essere riassegnate alla Società RFI per le finalità enunciate dal citato articolo 55, comma 13.
  10-ter. Con successivo atto aggiuntivo alla vigente convenzione, e successive modifiche, tra la Società Autostrada del Brennero e l'amministrazione concedente, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli aspetti concessori conseguenti l'avvenuto versamento nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. Tale atto dispone la soppressione dell'articolo 9, comma 3 della convenzione aggiuntiva siglata il 6 maggio 2004 tra la Società Autostrada del Brennero Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  10-quater. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo periodo è soppresso.
  10-quinquies. A decorrere dal 1o maggio 2014, il soggetto incaricato di proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada medesima, e successivamente i soggetti che saranno individuati quali nuovi concessionari, sono tenuti a versare una quota annua di euro 34.344.000,00, come previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio di esercizio, con le modalità di cui al comma 1 e per le stesse finalità di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.