Al comma 1 premettere i seguenti:
01. Al fine di perseguire il riequilibrio infrastrutturale ferroviario del Paese sono prioritariamente finanziati e appaltati gli interventi ricadenti nelle regioni il cui indice infrastrutturale ferroviario risulti essere inferiore alla media nazionale. In tal senso gli stanziamenti vengono assegnati prioritariamente alle regioni con l'indice più basso di dotazione ferroviaria.
01-bis. Gli stanziamenti di cui al presente articolo sono assegnati tenendo conto di un oggettivo parametro proporzionale al divario infrastrutturale di dotazione ferroviaria teso al totale riequilibrio infrastrutturale ferroviario delle regioni medesime con la media nazionale.