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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32-bis.500. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/10/2014  [ apri ]
32-bis.500.
approvato

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2 comma 2, lettere c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, che avverrà secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2 comma 2, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito di imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro.»

La Commissione