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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.010. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
9.010.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per semplificazione degli adempimenti per le imprese dello spettacolo).

  1. In ragione delle necessità connesse allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, e per assicurare alle medesime la migliore effettuazione ai sensi dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo» per urgenti e comprovate ragioni connesse alle date di debutto delle manifestazioni, agli automezzi utilizzati dalle imprese di musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante per il trasporto delle attrezzature, analogamente a quanto previsto per gli automezzi del servizio radiotelevisivo, non si applica il divieto di circolazione dei mezzi pesanti annualmente disposto con decreto del Ministero dell'interno.
  2. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
   a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
   b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.
  3. Con decreto Ministro dell'interno da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'allinea del comma 2 del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire.
  4. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «stabilimenti balneari» sono inserite le seguenti: «ed i parchi di divertimento».
  5. All'articolo 141, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la parola «persone» è aggiunto «nonché, limitatamente ai circhi equestri, a prescindere dal numero di persone».
  6. All'articolo 1, terzo comma, della legge 29 luglio 1980, n. 390, dopo le parole «beni strumentali» è aggiunto «nonché per la riqualificazione delle attrazioni esistenti».
  7. All'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole «5 per cento» sono sostituite dalle parole «15 per cento».
  8. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola «pagamento» è aggiunto il seguente periodo «effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile».
  9. All'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 dopo la lettera m) del primo comma inserire il seguente periodo: «Le previsioni di cui alla lettera f) non si applicano in caso di fatturazione del corrispettivo».
  10. All'articolo 7, comma 1 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 dopo il comma 3 inserire il seguente comma «I biglietti e gli abbonamenti a data libera invenduti, possono essere annullati entro i cinque giorni successivi all'ultimo evento fruibile, ovvero alla fine della stagione nel corso della quale tali titoli siano fruibili».
  11. Dall'adempimento delle norme di cui ai commi da 1 a 10 del presente articolo non dovrà derivare alcun onere per la finanza pubblica.