Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:
4-bis) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'ente di governo dell'Ambito.
2-quater. Sulle gestioni di cui al comma 2-ter gli enti di governo dell'Ambito esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».
Conseguentemente, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 154 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:
a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;
b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;
c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.
7-ter. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, applicano le riduzioni di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), qualora aderiscano al servizio idrico integrato».