Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
«Art. 68-bis. – (Contratti di fiume e di lago). – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».