Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso con riferimento alla spesa di cui al comma 1-bis, lettera a), le regioni assicurano il rispetto dei criteri di riparto seguiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coordinamento con le sue articolazioni territoriali, anche al fine di evitare disomogeneità e ritardi nell'erogazione dei finanziamenti. Il mancato rispetto dei criteri e dei tempi di riparto comporta la restituzione della quota al Ministero dell'istruzione che provvederà entro tre mesi alla erogazione diretta alle istituzioni scolastiche paritarie destinatarie.