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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.64. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
38.64.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le regioni e le province autonome, le province e i comuni possono deliberare di diventare «Oil free zone» attraverso la definizione di un programma, assoggettato preventivamente a Valutazione Ambientale Strategica, per ridurre la dipendenza energetica dalle fonti fossili. Il programma definisce gli obiettivi di riduzione dei consumi di idrocarburi nel proprio territorio comunque più ambiziosi di quelli imposti da normative comunitarie e le relative scadenze temporali. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è demandata al sistema delle Agenzie ambientali. Nei territori definiti «oil free zone» nonché nelle aree marine prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi. Il mancato raggiungimento degli obiettivi temporali contenuti nell'atto di programmazione determina la decadenza di tale divieto.