Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono vietare sul proprio territorio, con apposita legge regionale contenente un piano regionale che valorizzi le risorse energetiche rinnovabili e che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione, ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra e in mare.