Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di assicurare la sovranità alimentare del paese salvaguardando la pesca e le produzioni agricole di qualità compresa l'intera filiera del settore agro-alimentare, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale con particolare riferimento al patrimonio idrico nazionale al fine di assicurare l'autonomia dello Stato nell'approvvigionamento di risorse idriche a scopo potabile e alimentare sono vietate nuove installazioni per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in mare a meno di 20 miglia dalla costa e su tutto il territorio nazionale. Sono considerati di interesse strategico la conservazione del patrimonio idrico e del patrimonio ambientale.