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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.57. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
38.57.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: approvvigionamenti del Paese aggiungere le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 30 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare, elevata dal 7 per cento al 25 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare e elevata dal 10 per cento al 30 per cento per gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, finalizzate rispettivamente al finanziamento della ricerca pubblica sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e a incentivare le imprese che incrementano l'approvvigionamento energetico autonomo da fonti rinnovabili.;

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: le attività fino a: espropriazione per pubblica utilità.