Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11. 1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa ivi compresi gli scogli affioranti lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette anche in fase di proposta».