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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.04. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
38.04.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38.1.
(Tutela del patrimonio ambientale nazionale).

  1. Al fine di assicurare la sovranità alimentare del paese salvaguardando le produzioni agricole di qualità e il made in Italy con particolare riferimento al settore agro-alimentare, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale con particolare riferimento alla tutela del patrimonio idrico nazionale, per la conservazione della biodiversità di interesse comunitario, per la prevenzione dei rischio idrogeologico e di quello sismico, sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle seguenti aree che divengono di interesse strategico nazionale:
   a) territori con una a più coltivazioni denominate IGP, DOC, DOCG, DOP o IGT e in quelle candidate a divenirlo nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
   b) aree di salvaguardia e zone di protezione definitive per la salvaguardia delle aree di ricarica delle falde acquifere di cui, rispettivamente, all'articolo 94 commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in ogni caso, le aree circostanti 10 km le sorgenti con portata media annua maggiore di 50 litri/secondo.
   d) siti della Rete Natura2000 in terraferma nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
   e) aree marine della Rete Natura2000 nonché aree tampone ad esse contigue per un'estensione di 20 miglia dal perimetro;
   f) aree protette in terraferma così come definite dalla legge n. 394 del 1991 e relative aree di reperimento nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad esse prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
   g) aree protette marine ivi comprese le aree di reperimento di cui alle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro le 20 miglia marine;
   h) aree con rischio idrogeologico classificato R2 o R3 per il rischio frana e R3 o R4 per il rischio alluvioni nonché nelle aree a rischio sismico nelle categorie 2 e 3.