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Legislatura XVII

Proposta emendativa 37.24. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
37.24.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.

  1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il Ministero dell'Ambiente individua i terminali di rigassificazione di GNL e gli stoccaggi di gas naturale che rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto e indicando le strutture di tale tipologia già esistenti e il loro effettivo utilizzo. Tali opere devono assicurare l'entrata in esercizio entro e non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, venendo altrimenti a mancare il carattere di intervento di urgenza di cui al titolo del presente articolo.