Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
1. Tenuto conto dell'obbligo da rispettare riguardante la perentoria gerarchia dei rifiuti prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla Direttiva 2008/98/CE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto e tenendo conto degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali esistenti e quelli di compostaggio aerobico ancora da realizzare.