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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.65. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
35.65.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce, con proprio decreto, il tributo speciale per il recupero di energia e di smaltimento di rifiuti urbani e speciali di provenienza extraregionale. Soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa che fornisce il servizio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a recupero di energia o di smaltimento. Questo tributo speciale è dovuto alle regioni dove sono ubicati i suddetti impianti che recuperano e/o smaltiscono materiale proveniente da altre regioni, l'ammontare di tale tributo affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare la raccolta differenziata ed incentivare l'acquisto di prodotti e materiali riciclati.