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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.64. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
35.64.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
  2. È istituito il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti extraregionali. Presupposto dell'imposta è l'incenerimento ovvero il coincenerimento di rifiuti provenienti da regioni diverse da quella di ubicazione degli impianti:
   a) soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa che fornisce il servizio di incenerimento o di coincenerimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a combustione;
   b) è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il limite inferiore ed il limite superiore del tributo speciale suddiviso per tipologia di rifiuti avviabili ad incenerimento o coincenerimento;
   c) l'ammontare del tributo speciale è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti inceneriti o coinceneriti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti provenienti da altre regioni ed avviati ad incenerimento o coincenerimento;
   d) il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti extraregionali è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare la raccolta differenziata e gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati;
   e) il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicato l'impianto di incenerimento o di coincenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti provenienti da altre regioni nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto dove vengono inceneriti o coinceneriti i rifiuti. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione;
   f) l'accertamento, i controlli, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto da questo articolo sono disciplinati con legge della regione.