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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.59. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
35.59.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di compostaggio e di recupero della materia e riciclo della materia, esistenti, da completare, da avviare, da aggiornare o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, per un totale rispetto dell'ambiente e a superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
  2. Gli obiettivi da conseguire in termini di materia recuperata, su base regionale, sono:
   il 50 per cento della materia in massa entro il 1o gennaio 2016;
   il 75 per cento della materia in massa entro il 1o gennaio 2020;
   il 95 per cento della materia in massa entro il 1o gennaio 2023.

  3. Durante il periodo di conseguimento degli obiettivi previsti al comma 2, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua uno o più soggetti pubblici ai quali affidare i seguenti compiti:
   a) entro il 30 giugno 2015 ricognizione di tutte le tipologie di plastiche attualmente in commercio con l'obiettivo di ridurre il numero complessivo messe in commercio a n. 6. Il criterio dovrà essere quello di privilegiare le plastiche che più facilmente possano essere ripolimerizzate;
   b) entro il 30 giugno 2016 ricognizione di tutte le tipologie di bioplastiche individuando quelle che potranno successivamente sostituire le plastiche individuate alla precedente lettera a);
   c) entro il 31 dicembre 2020 fornire una dettagliata caratterizzazione della tipologia di rifiuto residuale non recuperabile al fine di individuare le modalità di raggiungimento del 100 per cento di materia recuperata.

  4. Gli impianti individuati al precedente comma 1, dovranno essere avviati, aggiornati o realizzati nei tempi necessari per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.
  5. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, individua annualmente i criteri di premiabilità e punibilità per le Amministrazioni e gli Amministratori inadempienti verso gli obiettivi di cui al comma 2; le maggiori entrate imputabili ai meccanismi di premiabilità non sono computabili ai fini del Patto di Stabilità interno.