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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.210. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
35.210.

  Al comma 2 sostituire le parole da: , su proposta del Ministro fino alla fine del comma con le seguenti: con proprio decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento a freddo degli gli impianti di recupero materia ove vengono svolte attività di preparazione per il riutilizzo, di pre-selezione meccanica, di compostaggio, nonché ogni altro sito attualmente esistente nel territorio nazionale o approvato e già previsto nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito ove siano poste in essere operazioni a freddo di recupero di materia dai rifiuti, nonché l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto. Gli impianti di cui al presente comma costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

  3. Con il decreto di cui al comma 2, è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di conseguire i progressivi obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, nel rispetto della Comunicazione sull'economia circolare COM(2014)398 e la proposta di Direttiva COM(2014)397, contestualmente alla predisposizione di un piano di progressiva dismissione degli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, nonché degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
  4. Fino all'emanazione del decreto di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere autorizzati nuovi impianti di incenerimento con o senza recupero di energia.
  5. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 2 e 3 sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.
   sopprimere i commi 8 e 9.