Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
7-bis. È in ogni caso fatto divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province campane in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere di bonifica. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, è abrogato e gli eventuali provvedimenti ad esso conseguenziali volti alla realizzazione di impianti di trattamento termico dei rifiuti sono nulli.