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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.014. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
35.014.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i soggetti obbligati indicati dal secondo periodo dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo, nonché i soggetti che vogliono adempiere volontariamente, indicati dal primo periodo dell'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, adempiono ai propri obblighi di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti, secondo le seguenti previsioni:
   a) iscrizione all'apposita sezione dell'Albo Gestori Rifiuti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come disciplinato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;
   b) messa a disposizione di appositi contenitori, chiusi e strutturati in modo che il contenuto non sia accessibile agli utenti nonché chiaramente identificabili come dedicati al «Ritiro Uno contro Zero», dedicati al conferimento di RAEE di piccolissime dimensioni da parte degli utenti finali. Per quanto riguarda il ritiro delle sorgenti luminose, tali contenitori, diversi da quelli di cui al periodo precedente, dovranno essere dotati di strutture interne rimovibili atte alla raccolta e al trasporto in sicurezza dei rifiuti, anche al fine di evitare la dispersione delle polveri fluorescenti in essi contenute.

  2. I distributori di cui al comma 1, al raggiungimento della saturazione del contenitore dedicato, ed in ogni caso entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, effettuano una annotazione di carico sulla scheda di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, al fine di indicare la presa in carico del rifiuto, secondo le seguenti modalità:
   a) indicare la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti inseriti in ogni contenitore (Codice elenco rifiuti);
   b) alla voce: «Data di presa in consegna» inserire la data di saturazione del contenitore;
   c) alla voce: «Conferito da» inserire la seguente dizione: «Cittadini – Contenitore RAEE Uno contro Zero», lasciando in bianco i successivi campi, stante l'impossibilità di identificare il singolo utente che conferisce i RAEE;
   d) le altre informazioni previste rimangono inalterate.

  3. Il trasporto dei RAEE ritirati in regime di «Uno contro Zero» viene effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 e potrà essere effettuato in maniera separata o congiuntamente al trasporto dei RAEE ritirati in regime di «Uno contro Uno». In ogni caso, nella scheda riportata all'allegato II del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, alla voce «Quantità (numero pezzi)» deve essere indicata la dizione «Contenitore RAEE Uno contro Zero» e i campi «Descrizione» e «Codice elenco rifiuti» dovranno essere compilati analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2.
  4. Il punto 5 dell'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:
  5. Apparecchiature di illuminazione:
   5.1. Apparecchi di illuminazione, valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
   5.2. Tubi fluorescenti.
   5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.